
Il provvedimento conferma l’impianto generale dei procedimenti previsti dalla legge regionale 9/99, in particolare per quanto riguarda l'evidenza pubblica dei procedimenti, la partecipazione dei cittadini e il coordinamento delle procedure.
Tra i punti principali, il fatto che la VIA costituisce l’unico procedimento sia per le autorizzazioni ambientali sulle opere relative ai progetti di attività produttive ed energetiche sia per tutte le autorizzazioni necessarie alle opere pubbliche e di interesse pubblico, per le quali acquisisce inoltre valore di variante ai piani urbanistici comunali e provinciali.
Sul tema della definizione di tempi certi per la conclusione del procedimento, la nuova legge prevede fasi istruttorie sia per la VIA che per lo screening in modo da avVIAre i procedimenti con domande complete e definisce i termini per la richiesta di integrazioni da parte della pubblica amministrazione e per le risposte da parte dei proponenti.
Infine, la legge introduce alcune ulteriori disposizioni per rafforzare la partecipazione dei cittadini, stabilendo che il progetto, il relativo studio ambientale preliminare o studio di impatto ambientale possano essere illustrati in un’assemblea pubblica convocata entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, qualora sia richiesta dalle amministrazioni o dai cittadini interessati.
Tra i punti principali, il fatto che la VIA costituisce l’unico procedimento sia per le autorizzazioni ambientali sulle opere relative ai progetti di attività produttive ed energetiche sia per tutte le autorizzazioni necessarie alle opere pubbliche e di interesse pubblico, per le quali acquisisce inoltre valore di variante ai piani urbanistici comunali e provinciali.
Sul tema della definizione di tempi certi per la conclusione del procedimento, la nuova legge prevede fasi istruttorie sia per la VIA che per lo screening in modo da avVIAre i procedimenti con domande complete e definisce i termini per la richiesta di integrazioni da parte della pubblica amministrazione e per le risposte da parte dei proponenti.
Infine, la legge introduce alcune ulteriori disposizioni per rafforzare la partecipazione dei cittadini, stabilendo che il progetto, il relativo studio ambientale preliminare o studio di impatto ambientale possano essere illustrati in un’assemblea pubblica convocata entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, qualora sia richiesta dalle amministrazioni o dai cittadini interessati.
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