

«Un ulteriore passo per superare equivoci e timori dei cittadini e delle imprese che rischiavano di ostacolare o perlomeno rallentare i lavori e la concessione dei contributi per la ricostruzione». È questa la soddisfazione espressa dal Commissario delegato alla ricostruzione e presidente della Regione Vasco Errani in merito alla firma di ABI e Cassa Depositi e Prestiti che hanno modificato i loro accordi e in particolare il contratto tipo sottoposto alla firma dei beneficiari. «Il risultato – ha precisato Errani – è stato raggiunto anche grazie al lavoro dei parlamentari che ha consentito alle Commissioni riunite di approvare in queste ore un emendamento che dà ulteriori garanzie sui fondi per la ricostruzione a favore dei soggetti privati». Nel caso dei contratti già firmati è previsto un apposito addendum, che consente di uniformare le vecchie posizioni alle nuove norme. «Tutto ciò rende chiaro in modo definitivo ciò che abbiamo sempre affermato: la copertura dei contributi per la ricostruzione è interamente a carico dello Stato, senza alcun rischio per i beneficiari» ha aggiunto Vasco Errani. «Il nuovo testo – ha aggiunto l’assessore regionale alle attività produttive Gian Carlo Muzzarelli - rafforza l’effetto liberatorio della cessione del credito d’imposta alla banca dato che scompaiono sia i poteri degli istituti in materia di revoca e restituzione dei contributi, che compete solo al Commissario, ed egualmente scompaiono i riferimenti agli eredi e alle loro responsabilità». Va ricordato che il presidente Errani aveva chiesto, con lettera del 11 giugno 2013, al Presidente del Consiglio, al Ministro dell’Economia e Finanze e ai Presidenti di ABI e Cassa Depositi e Prestiti, di eliminare ogni residua incertezza interpretativa, rassicurando in maniera chiara cittadini e imprese colpite dal sisma.
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I riferimenti normativi e lo schema di finanziamento erano e restano i seguenti.
1. Il contributo ai fini della riparazione, ripristino o ricostruzione dei beni danneggiati, nonché per il miglioramento sismico ed energetico, viene riconosciuto al cittadino e all’impresa (beneficiari) con atto del Sindaco o del Commissario secondo i criteri dell’art.3 DL74, legge 122 2012 e relative ordinanze.
2. In base all’art 3bis del Dl 95/2012, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n° 135, il contributo viene assegnato sotto forma di un conto bancario dedicato al pagamento dei lavori. I fondi sono trasferiti alla banca dalla Cassa Depositi e Prestiti e il pagamento del prestito è regolato fra banca, Cassa e Stato, senza oneri per il beneficiario.
3. In base all’art. 3bis del DL 95 legge 7agosto 2012 n° 135 i contributi ai beneficiari sono concessi con le modalità del finanziamento agevolato, secondo contratti tipo assistiti dalla garanzia dello Stato. In sede di conversione del decreto legge 28 giugno 2013 n°76 è stata ulteriormente ribadita la garanzia dello Stato a favore del beneficiario.
4. In capo al mutuatario (beneficiario) matura un credito d’imposta pari al valore delle rate (capitale più interessi) di rimborso.
5. Il contratto tipo del beneficiario con la banca prevede che il suddetto credito d’imposta venga ceduto alla banca medesima con effetto liberatorio per il beneficiario. Tale cessione determina l'integrale liberazione del beneficiario dagli obblighi di rimborso per capitale e interessi di ciascuna rata del finanziamento fino alla data di scadenza finale.
6. Il comma 376 della legge 24 dicembre 2012 n° 228 (legge di stabilità) prevede che in tutti i casi di risoluzione del contratto previsti per legge il soggetto finanziatore recupera le somme dovute mediante compensazione con le somme dovute all’erario (paga sempre lo Stato).
7. I finanziamenti erogati dalle banche sono senza valutazione del merito creditizio e vengono segnalati e registrati alla centrale rischi a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze e non influenzano la posizione del beneficiario.
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